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di Massimo Marchesi, segretario generale

La Banca d’Italia, con Provvedimento del 30 luglio u.s. ha emanato le nuove disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

Rispetto alla precedente regolamentazione, le nuove disposizioni, alle quali i destinatari degli obblighi antiriciclaggio dovranno adeguarsi a partire dal 1° gennaio 2020, rappresentano una “Rivoluzione Copernicana”, in quanto saranno gli stessi destinatari che, nell’ambito dei criteri generali indicati nelle disposizioni medesime, dovranno autonomamente individuare e valutare i rischi di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo associati alla propria clientela e, di conseguenza, modulare e definire l’intensità e  l’estensione dell’adeguata verifica per singolo cliente.

I destinatari, sulla base delle risultanze della valutazione, dovranno altresì definire e formalizzare nell’apposito documento di policy antiriciclaggio le procedure e le misure adottare, idonee a soddisfare il nuovo approccio basato sul rischio.

Le nuove disposizioni, articolate in sei parti, ciascuna costituita da diverse sezioni, definiscono i criteri generali cui dovranno attenersi i destinatari, fornendo preziose e specifiche indicazioni sui comportamenti e le misure da adottare in relazione alle varie fattispecie prese in considerazione.

Cosa cambia per gli Operatori della Cessione del V…

Per gli intermediari bancari e finanziari operanti nel comparto della cessione del quinto dello stipendio e della pensione, di rilievo è la parte terza, concernente gli obblighi semplificati di adeguata verifica, nonché la parte quinta, concernente l’esecuzione da parte di terzi di tali obblighi.

In particolare la parte terza stabilisce che, in presenza di un basso rischio di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo, i destinatari possono ottemperare agli obblighi in maniera semplificata, fornendo altresì nell’allegato n. 1 al Provvedimento, indicazione dei fattori di basso rischio tra i quali sono indicati “prodotti o servizi finanziari che offrono servizi opportunamente definiti e circoscritti a determinate tipologie di clientela, volti a favorire l’inclusione finanziaria”.

Tale indicazione formalizza finalmente una istanza da tempo e ripetutamente avanzata nelle varie sedi competenti, di considerare le operazioni di finanziamento contro cessione del quinto a basso rischio antiriciclaggio.

In merito alla esecuzione da parte di terzi degli obblighi di adeguata verifica, la parte quinta distingue tra i soggetti terzi che possono effettuare tutte le fasi della verifica e quelli che possono effettuare esclusivamente l’identificazione del cliente.

Nel primo gruppo rientrano gli intermediari bancari e finanziari che distribuiscono prodotti di altri intermediari bancari e finanziari, mentre nel secondo gruppo i mediatori creditizi, gli agenti in attività finanziaria, i soggetti convenzionati e i collaboratori.

Ferma restando la necessità che ogni destinatario delle disciplina proceda a una attenta e approfondita analisi delle disposizioni, nonché a una altrettanto attenta e approfondita valutazione dei rischi connessi alla propria operatività e alla propria clientela, la presente breve nota evidenzia che in materia di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo si è in presenza di una vera “rivoluzione copernicana”.

Per maggiori dettagli è possibile approfondire sul sito della Banca D'Italia al seguente indirizzo:

https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/disposizioni/20190730-dispo/index.html?com.dotmarketing.htmlpage.language=102

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